Spesso in un condominio i rapporti di buon vicinato vengono messi a dura prova dalle controversie che possono derivare dalle parti in comune. A volte per futili motivi, altre volte per ragioni più valide, per gli spazi condominiali non di rado si finisce per litigare. Una delle fonti di controversie in un condominio è il giardino, perché non sempre appare chiaro chi realmente è tenuto a pagare le spese di manutenzione del verde. Partendo da questo presupposto, in questo articolo proveremo a fare chiarezza per capire chi sono coloro che sono tenuti alla partecipazione delle spese per mantenere in ordine il giardino. Prima di entrare nei dettagli occorre però specificare che giardino e cortile non sono propriamente la stessa cosa e, quindi, i condomini non devono rispondere per le due aree in ugual modo. Un doveroso chiarimento perché spesso i due termini sono usati indistintamente creando non poca confusione.


I giardini non sono spazi comuni a tutti i condomini, a patto che non sia stato diversamente stabilito nel regolamento condominiale o negli atti d’acquisto. Alla luce di questa premessa appare evidente che il giardino appartiene ai condomini, ai quali è stato attribuito come pertinenza delle loro proprietà. Il suo uso, discorso che vale anche per le altri parti in comune, deve essere assicurato ad ogni condomino che, tra l’altro, può utilizzarlo senza alterarne la destinazione né ostacolare il diritto di fruirne degli altri aventi diritto. Il giardino d’altronde è una componente importante e nasce per dare aria e luce alle abitazioni e abbellire l’ambiente circostante, regalando così agli edifici un aspetto più funzionale e gradevole.

Il cortile, a sua volta, è uno spazio di interesse comune in grado, come il giardino, di fornire aria e luce ai palazzi oltre a consentire il passaggio dei condomini. Viene solitamente utilizzato per parcheggiare le auto, per il deposito temporaneo di materiali e anche per caricare o scaricare la merce. Anche i cortili, all’interno del complesso condominiale, svolgono una funzione ornamentale.

Solitamente la proprietà dei giardini è esclusiva quando gli stessi sono adiacenti alle abitazioni del piano terra o rialzato e di conseguenza, in questo caso, le spese di manutenzione sono a carico dei rispettivi proprietari. Viceversa, tutti i condomini devono partecipare al pagamento delle spese per la manutenzione del giardino quando è in comune, in questo altro caso sono tenuti al pagamento anche i proprietari degli appartamenti che non si affacciano su di esso. La spesa non viene divisa in parti uguali, ma ripartita in base alle quote millesimali. Attenzione, sono tenuti alle spese anche i proprietari dei box, questo in ragione del fatto che l’utilità del giardino è generale.

Solo specifici accordi condominiali possono prevedere per alcune persone l’esonero dal pagamento delle spese. Può, ad esempio, essere esonerato un negoziante che evidentemente riceve dal giardino una diversa utilità rispetto agli altri condomini.

Dunque, come chiarito, le spese della potatura delle piante, per la rasatura del giardino, di illuminazione e in generale per tutta la manutenzione del giardino sono a carico dei condomini. Quando un’abitazione viene data in locazione è l’inquilino a dover sostenere le spese di giardinaggio relative all’ordinaria manutenzione. Restano, invece, a carico del proprietario dell’appartamento, le spese straordinarie come quelle relative all’acquisto di piante nuove o alla trasformazione del giardino in parco giochi per i più piccoli. Questo in linea di massima, perché il contratto di locazione può anche prevedere una diversa pattuizione, cioè la manutenzione straordinaria a carico dell’inquilino.

Salvo accordo diverso tra le parti, il verde è quindi generalmente di proprietà comune e le spese di manutenzione dovranno essere ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà. Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere disposti dall’amministratore, il quale è tenuto a garantire il godimento migliore delle parti in comune. La scelta del giardiniere è solitamente fatta in assemblea condominiale e in questa circostanza i condomini possono anche deliberare sulla periodicità degli interventi. Se l’assemblea non si esprime in tal senso, la periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria può essere stabilita dall’amministratore di condominio.